Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) con nota 216088 del 9 dicembre 2025 (disponibile qui) comunica che a partire dalle ore 09:00 del 15 dicembre 2025 e sino alle ore 23:59 del 2 febbraio 2026 saranno disponibili le funzioni telematiche per lo scioglimento delle riserve per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui:
- al D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno
- al D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025 – Concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
Per procedere alla compilazione dell’istanza è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) e occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Per accedere all’istanza occorre collegarsi al sito del Ministero dell’istruzione e del merito e seguire il percorso:
- Per il D.D.G. 9 ottobre 2025, numero 2938: “Vai al servizio” – “Istanze” – “Presenta una domanda” – “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. D.D.G. n. 2938/2025 – Scioglimento riserva”.
- Per il D.D.G. 9 ottobre 2025, numero 2939: “Vai al servizio” – “Istanze” – “Presenta una domanda” – “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno – D.D.G. 2939/2025 – Scioglimento riserva”.
Il servizio è raggiungibile collegandosi all’indirizzo “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”: https://www.mim.gov.it/-/piattaforma-concorsi-e-procedure-selettive
Il mancato conseguimento entro il 31 gennaio 2026 dei titoli previsti all’articolo 4, comma 5, del D.D.G. 9 ottobre 2025, numero 2938 e all’articolo 4, commi 7 e 8, del D.D.G. 9 ottobre 2025, numero 2939, comporta l’esclusione dalla procedura.
